Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle attività non altrimenti disciplinate da leggi speciali, precedentemente autorizzate ai sensi degli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che erogano servizi professionali amministrativi.
      2. La licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Ai fini della presente legge, per settore dei servizi professionali amministrativi si intende il comparto di attività economica caratterizzato da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, imprese, cittadini, enti locali ed enti pubblici servizi amministrativi integrati, eseguiti anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
      4. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 svolgono, nella forma dell'intermediazione con mandato, ogni genere di pratica amministrativa, presso sportelli pubblici o in via telematica e digitale, in nome e per conto del singolo utente o, in caso di impresa, del titolare, del legale rappresentante, del committente o di altro soggetto avente diritto o titolo.
      5. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:

          a) espletamento di pratiche amministrative di ogni genere e tipologia in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;

 

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          b) invio telematico di atti, istanze e pratiche amministrative di ogni genere e tipo, compreso il deposito di bilanci, alla pubblica amministrazione nonché ad enti e agenzie pubblici di ogni livello e grado;

          c) invio con firma digitale di atti e di istanze alla pubblica amministrazione;

          d) servizi integrati di consulenza e di assistenza alla pubblica amministrazione inerenti alla semplificazione dei procedimenti riferiti alle pratiche amministrative.